13 marzo 2007

P2P ed equo compenso: mari e Monti

Leggo sempre con interesse gli articoli dell'avvocato Andrea Monti.
Lo conosco molto bene professionalmente, avendolo seguito dai tempi di Alcei e per tutte le successive evoluzioni (ICT Lex soprattutto), e molto meno bene personalmente (ci siamo incrociati più di una volta... ma sono sicuro che per strada non mi riconoscerebbe).
Mi piacciono soprattutto i suoi contributi su PC Professionale, mensile con il quale collabora da molti anni.

Ecco il punto: sul più recente numero di PC Professionale (n. 192 di Marzo 2007), Monti commenta con la solita chiarezza la sentenza della n. 149/07 della III sez. Penale della Corte di Cassazione, salita agli onori delle cronache per essere stata oggetto di clamorose sviste interpretative e di piccoli incidenti di percorso anche ad opera di noti colleghi. A chiusura del pezzo, tuttavia, propone una visione a mio avviso eccessivamente ampia della disciplina della "copia privata", arrivando ad includervi anche il download (solo il download, senza condivisione!) da internet a scopo privato di materiali protetti dal diritto d'autore.

La tesi di Monti è più o meno questa (l'avvocato mi perdoni la semplificazione): visto che esiste una previsione come il 71-sexies LdA che legittima la riproduzione privata di fonogrammi o videogrammi e visto che la legge prevede comunque una forma di "equo compenso" per i detentori dei diritti, qualora una persona fisica scaricasse *senza condividere* musica o film per uso esclusivamente personale e li masterizzasse su supporti per i quali è stato pagato l'equo compenso, allora non sarebbe nemmeno applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 174-ter LdA.

Molto modestamente, non sono d'accordo.
Premesso che, come sapranno quei pochi che hanno avuto la ventura di leggere i miei interventi in materia (specie, questo), sono uno strenuo difensore del diritto alla copia privata e rimarrò sempre critico nei confronti del silenzio intorno a questo istituto e dell'ambigua comunicazione contro la pirateria, credo tuttavia che l'articolo 71-sexies ponga limiti ben precisi, i quali non possono essere interpretati con eccessiva elasticità.

In particolare, l'articolo di legge parla di "riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto". Ora, nonostante la terminologia un po' arcaica, "fonogrammi e videogrammi" non possono essere accomunati tout-court alle "opere dell'ingegno", avendo in questo contesto il significato di (rispettivamente) "supporti per veicolare opere musicali e opere cinematografiche". L'ipotesi considerata è quindi quella del lecito possesso da parte di un privato di un CD originale o un DVD originale (o supporti analoghi): nel caso del download, invece, da un lato, non esisterebbe una "riproduzione di fonogrammi o videogrammi" (almeno se non vogliamo estendere il significato, fino a ricomprendervi anche i file mp3 o simili) e, soprattutto, dall'altro lato detto accesso non sarebbe "legittimo", perché in un sistema di condivisione nessuno può legittimamente mettere le proprie opere a disposizione di terzi.
In internet, l'unica ipotesi nella quale un soggetto metta a disposizione di terzi materiali coperti dal diritto d'autore per il loro scaricamento è quella nella quale detto soggetto abbia l'autorizzazione del titolare dei diritti. In questo caso, tuttavia, siamo al di fuori della previsione ex articolo 71-sexies, la quale come noto è invece un'eccezione alla regola generale che subordina ogni atto di riproduzione dell'opera al consenso dell'autore o titolare.

Concludo dicendo che l'interpretazione dell'avv. Monti è espressamente definita dall'autore stesso come un'opinione personale "non ancora collaudata in giudizio", a conferma dell'onestà intellettuale e dell'assenza di principi univoci in materia.

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